"Bonus edilizi, cessioni e sconti: l’interpello all’Agenzia «duplica» le verifiche"
Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli,
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia ”, 13 Dicembre 2021
in breve
Alcuni controlli successivi sono simili a quelli fatti ex ante dalle Entrate
Per i bonus edilizi il decreto Antifrodi (Dl 157/2021) ha ulteriormente burocratizzato
la fruizione dello sconto in fattura e della cessione del credito. La norma, se
da un lato punta a contrastare i fenomeni fraudolenti, dall’altro – richiedendo
asseverazioni, visti di conformit e verifiche in tema di antiriciclaggio – potrebbe
portare a duplicare gli adempimenti: con un aggravio di costi soprattutto nell’ipotesi
in cui il contribuente abbia fatto ricorso all’istituto dell’interpello. Dallo
scorso 12 novembre, infatti, i contribuenti che in seguito a interventi edilizi agevolati
(anche non dal 110%) intendono optare per la cessione del credito o lo
sconto in fattura devono, tra l’altro, richiedere: il visto di conformit , che mira a
verificare la validit della procedura e quindi la corretta applicazione della normativa;
l’asseverazione delle spese, che attesta la congruit dei costi sostenuti
per gli interventi.
In caso di riscontro positivo, comunque, il diritto alla cessione/sconto non sarebbe
ancora “certo” e quindi fruibile, ma dovr sottostare a un ulteriore controllo
preventivo da parte: degli intermediari finanziari e bancari intervenuti
nelle cessioni, che non potranno procedere all’acquisizione del credito nei casi
di segnalazione di operazioni sospette e di obbligo di astensione nell’impossibilit
oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela (articoli 35-42,
Dlgs 231/2007); delle Entrate, che entro cinque giorni lavorativi dall’invio della
comunicazione di cessione del credito potr sospendere gli effetti, per non oltre
30 giorni, se fossero riscontrati dei profili di rischio legati a incoerenza e irregolarit
dei dati comunicati oppure all’esecuzione di cessioni analoghe da parte
del soggetto.
A questi controlli preventivi obbligatori se ne pu aggiungere un altro deri
vante dall’eventuale presentazione di un’istanza di interpello. Istanza con cui
il contribuente, in obiettive condizioni di incertezza, pu chiedere – prima di
attuare un comportamento fiscalmente rilevante – un chiarimento alle Entrate,
evidenziando la fattispecie concreta e personale, e presentando documenti che
consentano al Fisco di fornire una risposta per s vincolante.Il ricorso a questo
strumento in continua crescita. E l’Agenzia, prima di dare una risposta, chiede
in genere altri documenti a integrazione di quelli gi presentati. In alcuni
casi, addirittura, contravvenendo forse alla ratio stessa dell’interpello, chiede
espressamente che sussista un interesse specifico che vada al di l della propriet
dell’immobile, compresa la visione della richiesta del permesso di costruire.
L’ufficio, insomma, si dimostra “incurante” del fatto che l’istituto presenta
connotazioni preventive e che pertanto dovrebbe bastare una “fattispecie potenziale”.