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"Bonus edilizi, cessioni e sconti: l’interpello all’Agenzia «duplica» le verifiche"

13/12/2021

Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli,

Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia ”, 13 Dicembre 2021

in breve

Alcuni controlli successivi sono simili a quelli fatti ex ante dalle Entrate

Per i bonus edilizi il decreto Antifrodi (Dl 157/2021) ha ulteriormente burocratizzato

la fruizione dello sconto in fattura e della cessione del credito. La norma, se

da un lato punta a contrastare i fenomeni fraudolenti, dall’altro – richiedendo

asseverazioni, visti di conformit  e verifiche in tema di antiriciclaggio – potrebbe

portare a duplicare gli adempimenti: con un aggravio di costi soprattutto nell’ipotesi

in cui il contribuente abbia fatto ricorso all’istituto dell’interpello. Dallo

scorso 12 novembre, infatti, i contribuenti che in seguito a interventi edilizi agevolati

(anche non dal 110%) intendono optare per la cessione del credito o lo

sconto in fattura devono, tra l’altro, richiedere: il visto di conformit , che mira a

verificare la validit  della procedura e quindi la corretta applicazione della normativa;

l’asseverazione delle spese, che attesta la congruit  dei costi sostenuti

per gli interventi.

In caso di riscontro positivo, comunque, il diritto alla cessione/sconto non sarebbe

ancora “certo” e quindi fruibile, ma dovr  sottostare a un ulteriore controllo

preventivo da parte: degli intermediari finanziari e bancari intervenuti

nelle cessioni, che non potranno procedere all’acquisizione del credito nei casi

di segnalazione di operazioni sospette e di obbligo di astensione nell’impossibilit

oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela (articoli 35-42,

Dlgs 231/2007); delle Entrate, che entro cinque giorni lavorativi dall’invio della

comunicazione di cessione del credito potr  sospendere gli effetti, per non oltre

30 giorni, se fossero riscontrati dei profili di rischio legati a incoerenza e irregolarit

dei dati comunicati oppure all’esecuzione di cessioni analoghe da parte

del soggetto.

A questi controlli preventivi obbligatori se ne pu  aggiungere un altro deri

vante dall’eventuale presentazione di un’istanza di interpello. Istanza con cui

il contribuente, in obiettive condizioni di incertezza, pu  chiedere – prima di

attuare un comportamento fiscalmente rilevante – un chiarimento alle Entrate,

evidenziando la fattispecie concreta e personale, e presentando documenti che

consentano al Fisco di fornire una risposta per s  vincolante.Il ricorso a questo

strumento   in continua crescita. E l’Agenzia, prima di dare una risposta, chiede

in genere altri documenti a integrazione di quelli gi  presentati. In alcuni

casi, addirittura, contravvenendo forse alla ratio stessa dell’interpello, chiede

espressamente che sussista un interesse specifico che vada al di l  della propriet

dell’immobile, compresa la visione della richiesta del permesso di costruire.

L’ufficio, insomma, si dimostra “incurante” del fatto che l’istituto presenta

connotazioni preventive e che pertanto dovrebbe bastare una “fattispecie potenziale”.

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