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Detraibilità fiscale separata per gli interventi di ristrutturazione dell’abitazione principale e del box

14/02/2021

Il principio richiamato nel titolo è stato affermato dalla Commissione tributaria regionale Marche, sezione II, con la sentenza 68 del 18 gennaio 2021 , la quale - tra le altre questioni non esaminate in quanto non oggetto del presente focus- ha accolto l’appello proposto avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pesaro e, conseguentemente, ha annullato la cartella esattoriale emessa – per conto dell’amministrazione finanziaria, dal soggetto incaricato della riscossione- nei confronti degli appellanti, i quali, ad avviso dell’agenzia dell’Entrate avrebbero impropriamente beneficiato di due distinte agevolazioni fiscali per complessivi 96.000,00 euro, per la ristrutturazione della loro abitazione principale e per la costruzione dell’annesso garage. Le ragioni delle Entrate Ad avviso della resistente Agenzia, ritualmente costituitasi anche in grado d’appello, la costruzione del garage non costituiva intervento edilizio autonomo e, dunque, separatamente assentibile (ed in quanto tale, potenzialmente oggetto di autonoma agevolazione fiscale), ma si inseriva all’interno della più ampia attività di ristrutturazione dell’immobile di proprietà degli istanti, i quali, dunque, non avrebbero avuto diritto di godere di una duplice detrazione fiscale (euro 48.000,00 per la casa ed euro 48.000,00 per l’autorimessa, per un totale di euro 96.000,00). In particolare, secondo l’agenzia delle Entrate, non erano state presentate due distinte dichiarazioni d’inizio attività, in quanto la seconda, relativa al box auto, costituiva semplicemente una variante integrativa della principale. La decisione La soluzione prospettata dalla Commissione tributaria regionale, di segno contrario alla tesi dell’appellata, parte dall’analisi dei concetti di “immobile” e di “autorimessa” e, posto che essi assumono significato e portata diversi all’interno del nostro ordinamento, per stabilire, secondo il Giudice d’appello, se, ai fini dell’articolo 1, comma 1, legge 449/97, gli interventi edilizi eseguiti su un immobile e quelli eseguiti su una sua pertinenza vadano considerati unitari, ovvero, autonomi, ai fini della relativa detraibilità fiscale delle spese sostenute, occorre individuare la ratio che ispira la norma da applicarsi al giudizio in oggetto Nel caso in oggetto, le finalità possono essere così individuate: scoraggiare, da un lato, l’abusivismo edilizio, atteso che soltanto gli immobili in regola con le prescritte autorizzazioni amministrative e muniti di regolare titolo abilitativo, possono accedere alle detrazioni fiscali; agevolare, dall’altro, l’attività delle imprese edili in regola con la normativa fiscale e previdenziale, contestualmente favorendo, in modo da contrastarlo, l’emersione del lavoro nero. Ne deriva che, nel caso in oggetto, la corretta applicazione delle norme che lo disciplinano, impone di considerare l’intervento di ristrutturazione sull’abitazione principale e quello di costruzione del garage come due interventi fiscalmente autonomi, ai fini della detraibilità delle spese sostenute per la loro realizzazione.Un’interpretazione differente, equivarrebbe, ad avviso della Commissione tributaria regionale delle Marche, a frustrare oltremodo le enormi potenzialità di legalità insite nella disciplina applicabile al caso in esame, con grave pregiudizio delle finalità concrete ad essa sottese.

Roberto Rizzo Il Sole 24 ORE - Estratto da “Quotidiano del condominio”
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