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Superbonus acquisti, pagamenti da luglio 2020

05/02/2021

Il super sismabonus acquisti spetta anche in caso di preliminari stipulati prima del 1° luglio 2020, a patto che l’acquisto (tramite rogito) avvenga entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori e, comunque, tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. La detrazione del 110% per l’acquirente, però, potrà spettare solo per i pagamenti effettuati, anche in acconto e non necessariamente con bonifico parlante, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. Si arriva a queste conclusioni analizzando la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, risposta 4.5.9 e la risposta del 16 gennaio 2020, n. 5. Nel caso di acquisto, in una zona sismica 1, 2 o 3, da parte di una persona fisica di un’abitazione, soggetta a misure antisismiche realizzate da un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi fici (anche con variazione volumetrica), spetta la detrazione del 110% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita da effettuarsi entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori e, comunque, tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, pari ad una detrazione massima di 105.600 euro. Sono le regole del sismabonus acquisti del 110% (cosiddetto super sismabonus acquisti), che spetta anche in caso di preliminari stipulati prima del 1° luglio 2020, a patto che l’acquisto (tramite rogito) avvenga entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, comunque, tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 (risposta 3 febbraio 2021, n. 80). In caso di preliminare registrato (anche prima del 1° luglio 2020), gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possono beneficiare del superbonus del 110% per il sismabonus acquisti, anche per i pagamenti effettuati in acconto, a patto che: • questi siano effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 (principio di cassa); • il preliminare sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi • nella quale si intende fruire della detrazione; • si realizzi il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato; • l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori venga stipulato entro il 30 giugno 2022. Si consideri il caso di un preliminare firmato e registrato in data 10 gennaio 2020 per l’acquisto di un’abitazione per 200mila euro, per il quale sono stati versati acconti prima del 1° luglio 2020 per 150mila euro ed il saldo di 50mila euro alla data del rogito notarile, entro i 18 mesi successivi alla fine dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2022. Gli acconti potranno essere detraibili al 75% (85% se la riduzione del rischio sismico è di due classi) solo per la parte che eccede i 50mila euro e fino a 96mila euro, mentre sul saldo di 50mila euro spetterà il super sismabonus acquisti del 110 per cento. Infatti, considerando che la spesa massima ammissibile per il sismabonus acquisti e per il super sismabonus acquisti è una sola ed è pari a 96mila euro, su 46mila euro relativi agli acconti spetterà una detrazione del 75% o dell’85%, mentre sul saldo di 50mila euro spetterà il super sismabonus acquisti del 110%. Pertanto, per questo bonus, non solo il rogito notarile, ma anche i pagamenti dell’abitazione dovranno essere compresi nel periodo agevolato, cioè tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. È irrilevante che la fattura finale dell’impresa indichi o meno l’importo complessivo della cessione e gli acconti già pagati, in quanto, anche se viene indicato un importo superiore a 96mila euro,rilevano al 110% solo i pagamenti effettuati (non necessariamente con bonifici parlanti, risposta del 16 gennaio 2020, n. 5) dal 1° luglio 2020 e al 30 giugno 2022 e al 75% o dell’85% i pagamenti effettuati entro il 30 giugno 2020, sempre nel limite di 96mila euro di spesa complessiva. Per il sismabonus acquisti (anche se al 110%) non è necessario che l’acquirente effettui il «pagamento con bonifico bancario o postale», pertanto, non è necessario effettuare un bonifico «parlante», cioè quello con le descrizioni della norma, i codici fiscali dei soggetti coinvolti e assoggettato a ritenuta. Nel provvedimento del 31 luglio 2019, prot. n. 660057, punto 1.5, infatti, l’obbligo di effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico «parlante» è espressamente escluso per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013.

Luca De Stefani Il Sole 24 ORE - Estratto da “Quotidiano del condominio”
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