| Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione offre lo spunto per analizzare un fenomeno che è spesso fonte di accese discussioni tra condomini, è cioè la presenza di animali che vivono in condominio, ed il conseguente problema della “convivenza” tra le persone e gli animali domestici. Orbene, sovente i regolamenti condominiali, di origine contrattuale, contengono clausole che disciplinano la presenza di animali domestici nel condominio, e le modalità di utilizzo dei beni comuni da parte di cani, gatti ecc.. La maggior parte delle volte prevedono clausole del tipo “potranno essere tenuti animali domestici purché non disturbino la quiete altrui e non cagionino danni ai beni comuni o particolari”, altre volte, invece, vi sono regolamenti condominiali contrattuali che vietano del tutto la detenzione di animali domestici negli appartamenti. In presenza di regolamenti condominiali di questo tipo, la Giurisprudenza ha più volte confermato la liceità di clausole che impongono il divieto ai condomini di detenere animali nelle proprie abitazioni. Diverso il caso in cui una simile clausola venga inserita in un regolamento di formazione assembleare. In questi casi, infatti, il divieto non ha alcun valore, in altre parole, è inefficace, in quanto tali regolamenti, approvati dalla maggioranza dei partecipanti al condominio in sede assembleare, non possono importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi in via esclusiva. Indipendentemente dal divieto contenuto in regolamenti condominiali, contrattuali e non, un diverso problema che può sorgere e turbare la pace condominiale è quello determinato dal disturbo, effettivo, arrecato dagli animali presenti nel condominio. È il tipico esempio del cane cha abbaia di continuo anche nelle ore notturne. In questi casi, può venire in soccorso una specifica norma del codice civile, l'art. 844. Sebbene tale articolo si riferisca alla proprietà fondiaria, attraverso una interpretazione estensiva dello stesso, può essere applicato anche ai rapporti condominiali.La suddetta norma disciplina le “immissioni” provenienti da un fondo a danno di un altro, ed impone al proprietario di un fondo l'onere di subire le immissioni di vario genere (ivi comprese quelle acustiche), purché ciò avvenga nei limiti di una “normale tollerabilità”. Quindi, solamente le immissioni intollerabili costituiscono un fatto illecito e quindi perseguibile. L'accertamento della intollerabilità, dunque, costituisce condicio sine qua non per giustificare una azione processuale.Applicando tali principi alla materia condominiale, ed al caso in esame, la detenzione di un animale può integrare, in astratto, la fattispecie di cui all'art. 844 del codice civile, tuttavia occorre che i rumori (o, in ogni caso, le immissioni che si va a denunciare) siano di tale intensità e frequenza da cagionare l'insofferenza e provocare disturbi alla quiete, o un certo malessere, anche a persone di normale sopportazione.Con una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sull'argomento e, confermando l'orientamento espresso dal giudice di merito, ha affermato che, sebbene non si possa “coartare” la natura del cane impedendogli del tutto di abbaiare, è necessario che i proprietari dei cani che vivono in appartamenti condominiali cerchino di ridurre “al minimo le occasioni di disturbo prevenendo possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale, soprattutto nelle ore notturne”.Pertanto, concludendo, se, da un lato, i proprietari dei cani devono ritenersi responsabili della “buona educazione” dei propri animali domestici, e devono cercare di contenere la “tendenza” di questi ultimi ad abbaiare “ogni qualvolta sentono suonare il campanello o quando avvertono la presenza di persone all'interno del condominio”, dall'altro lato, anche i vicini di casa possono e devono tollerare “episodi saltuari di disturbo” da parte degli animali domestici, il tutto “in nome dei principi del vivere civile”. |