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Fabbricati senza rendita, ok ai coefficienti |
| Anche per quest`anno sono già disponibili i nuovi coefficienti relativi all’anno applicabili ai fabbricati sforniti di rendita catastale, classificabili nel gruppo D, per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili.
E` stato, infatti, approvato il decreto del 10 marzo 2008 predisposto dall'Ufficio per il federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 17 marzo 2008. Si tratta dell'annuale elenco elaborato dai tecnici del dicastero di via XX Settembre che consente di applicare l’Ici per gli immobili che presentano le seguenti caratteristiche: sono classificabili nel gruppo D; appartengono a imprese; sono distintamente contabilizzati; sono sforniti di rendita catastale.
In sostanza, per questi fabbricati non ancora classificati nel gruppo catastale D, il loro valore deve essere fissato alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione, applicando, quindi, alcuni coefficienti che devono poi essere aggiornati annualmente. A tal fine si tiene conto dei dati risultanti all’Istat sull'andamento del costo di costruzione di un capannone.
Veniamo però al calcolo dell'imposta.
Occorre innanzitutto applicare i coefficienti al valore dell'immobile costituito dall’ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento.
La somma che ne risulta costituisce la base imponibile dei fabbricati sulla quale va, quindi, applicata l'aliquota che il comune ha deliberato per detti immobili. Questo metodo di determinazione dell’Ici deve essere seguito solo fino al momento in cui avviene l’iscrizione in catasto, o sia stata annotata la «rendita proposta» a seguito della richiesta da parte del contribuente di richiederne l’attribuzione secondo le procedure informatiche stabilite con il decreto del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, vale a dire con il DOC-FA, giacché a questo punto l’imposta deve essere determinata sulla base dei criteri ordinari. Per di più in questi casi non vi è possibilità per i soggetti tenuti al pagamento del tributo di ottenere il rimborso nel caso in cui gli importi versati sulla base dei coefficienti siano risultati superiori a quello risultante dalla attribuzione della rendita allo stesso immobile. Sia la giurisprudenza che la prassi ministeriale hanno da sempre seguito detta impostazione, anche se, in verità, non sono mancati alcuni interventi della Cassazione in senso decisamente opposto.
E’ bene, infine, ricordare che il particolare criterio di calcolo stabilito per gli immobili in questione, messo in discussione da alcuni contribuenti ha superato anche l’esame della Corte costituzionale che, nella sentenza n. 67 del 24 febbraio 2006, ha precisato come la metodologia di calcolo utilizzata dal legislatore per questi fabbricati risponda ad una logica del tutto razionale.
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