| Nonostante le sostanziali differenze fisiche e strutturali che caratterizzano il lastrico solare e la terrazza a livello, per i giudici di legittimità la diversità tra i due manufatti continua a restare puramente teorica e astratta. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 26239 del 13 dicembre 2007, affermando che «in tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti».
Il che significa che tutti i condomini devono comunque concorrere con il proprietario della terrazza a livello nel pagamento delle spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione della terrazza stessa, nella misura dei due terzi gli uni e un terzo l'altro.
Tale criterio di riparto vale però solo per quel che riguarda la pavimentazione e, in genere, la struttura che regge la terrazza.
Non trova invece applicazione per ciò che si riferisce ai muretti, ai parapetti o alle ringhiere, manufatti questi che sono funzionalmente destinati a rendere più agevole e più sicuro l'uso della terrazza e che devono pertanto essere mantenuti a cura e a spese del proprietario di essa.
È pur vero che, limitando l'attenzione alla sola funzione di copertura svolta da entrambe le strutture in esame, tale ultima pronuncia sembra andare esente da possibili censure.
Non va però dimenticato che la terrazza a livello è, per definizione, una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali costituisce, per struttura e funzione, parte integrante. Per il modo in cui è stata realizzata, essa è quindi destinata non solo e non tanto a coprire una parte del fabbricato, ma soprattutto a dare possibilità di espansione e di ulteriore comodità all'appartamento del quale è contigua, costituendo di esso una proiezione all'aperto. Quindi la funzione della terrazza, quale accessorio rispetto all'alloggio posto allo stesso livello, prevale su quella di copertura degli appartamenti sottostanti.
Parrebbe allora logico dedurre che la proprietà esclusiva del terrazzo debba anche comportare una veste di custode e di conseguenza il dovere di vigilare onde evitare che possano essere arrecati danni a terzi, senza responsabilità per il condominio.
La Cassazione non intende invece modificare la propria opinione e con la sentenza n. 26239/07 conferma che dei danni cagionati all'appartamento sottostante dalle infiltrazioni provenienti dal terrazzo a livello, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati alla funzione di conservazione secondo le proporzioni stabilite dall'articolo 1126, Codice civile, vale a dire i condomini ai quali il lastrico serve da copertura per due terzi della spesa e titolare della proprietà o dell'uso esclusivo nella misura del terzo residuo.
Trattandosi di danni conseguenti a un inadempimento posto in essere dal condominio verso l'obbligo di custodia (del terrazzo o del lastrico), sarebbe allora più giustificato pensare a un riparto tra tutti i condomini in ragione dei rispettivi valori millesimali, senza quindi ricorrere all'applicazione dell'articolo 1126, Codice civile, che peraltro nulla dice in tema di risarcimento.
Resta sempre la responsabilità esclusiva del proprietario della terrazza o del lastrico, al pari di chi ne ha solo l'uso, per i danni causati da infiltrazioni
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