| Nei casi di acquisto di CASE di ABITAZIONE NON di LUSSO sono previste AGEVOLAZIONI PRIMA CASA con ALIQUOTA del 3% (4% fino al 31.12.1999): agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi ad esse, si applica l'aliquota del 3% in presenza delle seguenti condizioni:
- l'immobile acquistato non deve essere considerato di lusso;
- Comune in cui è ubicato l'immobile: l'immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui:
a) l'acquirente ha la propria residenza oppure la stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto. Il termine di 18 mesi è stato introdotto dalla Finanziaria 2001 e si riferisce agli atti stipulati o autenticati a decorrere dall'1.1.2001. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto, a pena di decadenza. Per la residenza fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al Comune;
b) oppure, se diverso, l'acquirente svolge la propria attività, anche se non remunerata;
c) oppure, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui egli dipende. Ci si riferisce soltanto al rapporto di lavoro subordinato, con esclusione di ogni altro tipo di rapporto; quest'ultimo può essere instaurato anche con un soggetto non imprenditore.
Nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, l'immobile può essere acquistato come prima casa in qualsiasi Comune del territorio italiano;
- proprietà di altra abitazione nello stesso comune: nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare. |